L’Agenzia delle Entrate pubblica le prime 5 Faq che rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti a seguito dell’approvazione del decreto antifrode
Dal 22 novembre sono online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal decreto legge n. 157/2021, il cosiddetto decreto antifrode sui bonus fiscali approvato lo scorso 12 novembre. Nel 2021 infatti si sono registrati moltissimi casi di ricezione indebita dei bonus per l’edilizia, per cui il governo è intervenuto limitando l’eventualità, istituendo l’obbligo del visto di conformità per tutti i bonus edili.
Di seguito le prime cinque Faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Visto di conformità e asseverazione
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso di interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio, se il contribuente ha già ricevuto la fattura e pagato l’11 novembre ma non ha ancora trasmesso la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, non si applica l’obbligo di apposizione del visto di conformità.
Congruità delle spese
Un altro problema riscontrato recentemente ha riguardato infatti la questione dei prezzi: molte aziende hanno aumentato esponenzialmente i prezzi da quando sono disponibili le agevolazioni fiscali, fattore che ha determinato non pochi problemi. Per cui l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: «La congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».
Congruità delle spese per interventi edilizi diversi dal Superbonus
La domanda che ci sono in questo caso è se l’asseverazione prevista per gli interventi oggetto delle agevolazioni diverse dal Superbonus debba attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione o se riguardi solo la congruità delle spese. L’Agenzia risponde che è necessario far asseverare la sola congruità delle spese, come indicato nell’articolo 121, comma1-ter, lettera b), del Dl n.34/2020, previsto dal Decreto antifrode.
Obbligo del visto di conformità per il Superbonus
Relativamente al Superbonus al 110%, il visto di conformità diventa obbligatorio, anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni precompilate, presentate direttamente all’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Tecnici abilitati per rilascio asseverazione
Si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute.