Quando un’unità immobiliare in condominio viene venduta, la ripartizione delle spese condominiali tra venditore e acquirente può generare dubbii
Il venditore è tenuto a pagare tutte le spese ordinarie relative al periodo in cui è stato proprietario. Rientrano in questa categoria:
pulizia, illuminazione e manutenzione delle parti comuni;
funzionamento ordinario dell’ascensore e degli impianti;
piccoli interventi di manutenzione che non aumentano il valore dell’edificio.
Le spese straordinarie, invece, come il rifacimento della facciata o l’installazione di nuovi impianti, vanno valutate separatamente in base a quando sono state deliberate.
Secondo la normativa vigente e la giurisprudenza più recente, l’acquirente subentra nei diritti e negli obblighi del precedente proprietario, rispondendo in solido con lui per le spese condominiali relative all’anno in corso e a quello precedente. In pratica, se il venditore non ha saldato delle quote, l’amministratore può chiedere il pagamento anche al nuovo proprietario.
L’acquirente, una volta concluso l’atto di compravendita, è tenuto a versare:
le spese ordinarie dell’anno in corso e di quello precedente;
eventuali somme arretrate non ancora pagate dal venditore.
È quindi importante verificare prima dell’acquisto che non esistano morosità condominiali pendenti.
Quando l’assemblea condominiale ha deliberato lavori straordinari prima del rogito, la responsabilità rimane a carico del proprietario del momento della delibera. Ciò significa che, anche se i lavori vengono eseguiti dopo la vendita, il venditore resta obbligato al pagamento, salvo diverso accordo tra le parti.
Se il condominio ha debiti verso fornitori o imprese e l’immobile viene venduto, i creditori possono rivalersi anche sul nuovo proprietario.
Per questo motivo, prima di firmare, è fondamentale chiedere all’amministratore:
l’elenco delle spese ordinarie e straordinarie già approvate;
la situazione aggiornata dei versamenti;
eventuali morosità dei condòmini.