Usucapione, cos’è e come funziona

Vediamo quali sono le caratteristiche dell’usucapione, le condizioni necessarie e le tempistiche

“L’usucapione è formalmente un modo di acquisto della proprietà a titolo originario. Ricordiamo che la proprietà si può acquistare a titolo derivativo o a titolo originario”. L’acquisto di un bene a titolo originario non prevede la necessità di un contratto, un testamento e nemmeno un accordo con il proprietario del bene. Questa è una delle caratteristiche che lo differenzia dalla classica modalità di acquisto che implica invece il trasferimento del titolo della proprietà da un precedente proprietario al nuovo. L’usucapione è disciplinato dall’art. 1158 del Codice Civile che dispone: “L’usucapione di un bene immobile avviene per il possesso continuato e incontestato per 20 anni.”

I requisiti

Per l’usucapione sono necessari i seguenti requisiti:

  • possesso del bene da un determinato periodo di tempo che in via generale è stabilito in 20 anni;
  • il possesso deve avvenire in modo continuo, non sono ammessi periodi di interruzione superiori ad un anno;
  • il possesso è avvenuto alla luce del sole e pubblicamente. Inoltre, non deve avvenire in modo violento (contro la volontà del proprietario) o clandestino (utilizzando degli escamotage per nascondere al reale proprietario il possesso del bene).

Quali beni?

Ecco i beni che possono essere oggetto di usucapione:

  • Beni immobili: gli edifici, le abitazioni, i terreni, i capannoni, i fabbricati e tutto ciò che sia incorporato al terreno in modo fisso e permanente.
  • Beni mobili: per definizione sono mobili tutti gli altri beni. Tutti quei beni che si possono trasportare e dunque: mobili, piccole e grandi elettrodomestici, computer, ecc.
  • Beni mobili registrati: rientrano in questa categoria ad esempio le automobili ed i motocicli ma anche navi, galleggianti e aeromobili.

Tempi

I tempi riferiti all’usucapione, dettati dal legislatore, sono:

  • 20 anni per gli immobili il cui possesso è stato acquisito in malafede. I tempi iniziano a decorrere dalla data relativo al primo atto con cui si è cercato di atteggiarsi a proprietario del bene.
  • 20 anni per gli altri diritti di godimento riferiti ad un immobile (uso, abitazione, usufrutto, servitù, ecc…).
  • 20 anni di possesso continuato e ininterrotto per i beni mobili.
  • 10 anni se il possesso è stato acquisito in buona fede, tramite un atto pubblico registrato, da una persona fisica che, però, non era il proprietario effettivo del bene.
  • 10 anni di possesso continuato e ininterrotto per i beni mobili, in riferimento alla proprietà e agli altri diritti reali di godimento acquisiti in buona fede da chi cerca di usucapire il bene, in presenza o meno di un atto di proprietà.
  • 10 anni di possesso continuato e ininterrotto per i beni mobili iscritti nei pubblici registri.
  • 3 anni dalla trascrizione per i beni mobili iscritti nei pubblici registri e la cui proprietà è stata acquisita in buona fede.

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