Pagare l’affitto oltre la scadenza può comportare interessi sul ritardo e, nei casi più gravi, conseguenze sul contratto di locazione. Ecco cosa prevede la legge.
Quando il canone non viene pagato entro la data stabilita nel contratto, il proprietario può chiedere gli interessi sulle somme versate in ritardo. In assenza di specifiche previsioni contrattuali, si applica il tasso legale previsto dalla normativa vigente. Un ritardo di pochi giorni non equivale necessariamente a una situazione di morosità grave, ma è comunque consigliabile regolarizzare il pagamento il prima possibile.
Per le locazioni abitative, il mancato pagamento del canone per oltre 20 giorni dalla scadenza costituisce motivo di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla legge n. 392/1978. Questo non significa che lo sfratto sia automatico: il proprietario deve seguire la procedura prevista dalla legge.
In caso di mancato pagamento, il locatore può innanzitutto inviare un sollecito scritto, indicando le somme dovute e chiedendo la regolarizzazione. Se la morosità continua, può ricorrere alla procedura di sfratto per morosità e chiedere il recupero dei canoni arretrati e degli eventuali interessi.
L’inquilino che si trova in difficoltà dovrebbe evitare di ignorare i solleciti e cercare un confronto tempestivo con il proprietario. In determinate condizioni, la legge consente di sanare la morosità anche durante il procedimento giudiziario.