Compiti, responsabilità e limiti dell'amministratore nella gestione del condominio
L'amministratore di condominio svolge un ruolo centrale nella gestione delle parti comuni dell'edificio e nell'attuazione delle decisioni prese dall'assemblea. Il suo incarico comprende una serie di attività stabilite dalla legge, dalla gestione contabile alla manutenzione, dalla convocazione delle assemblee alla conservazione della documentazione condominiale. Conoscere quali siano le sue effettive competenze è importante per distinguere ciò che un condomino può legittimamente chiedere all'amministratore da ciò che, invece, richiede una decisione dell'assemblea o riguarda direttamente la sfera privata del singolo proprietario.
Le attribuzioni dell'amministratore sono disciplinate principalmente dall'articolo 1130 del Codice civile. Tra i suoi compiti rientrano l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, la gestione delle parti comuni e la cura degli adempimenti necessari al regolare funzionamento del condominio. L'amministratore deve, tra le altre cose, occuparsi della riscossione delle quote condominiali, del pagamento delle spese relative ai servizi comuni, della tenuta della contabilità e della conservazione della documentazione.Rientra inoltre nelle sue competenze la gestione del conto corrente condominiale, sul quale devono transitare le somme relative alla gestione dell'edificio, nonché la predisposizione del rendiconto condominiale.
Uno dei compiti più importanti riguarda la manutenzione delle parti comuni. I condomini possono segnalare all'amministratore guasti, malfunzionamenti o situazioni che richiedano verifiche e interventi, come problemi all'illuminazione, all'ascensore o agli impianti comuni. Per gli interventi di manutenzione ordinaria l'amministratore può procedere nell'ambito delle proprie attribuzioni. Diverso è il caso delle opere di manutenzione straordinaria, per le quali è generalmente necessaria una deliberazione dell'assemblea. Fa eccezione l'ipotesi di lavori urgenti: quando è necessario intervenire tempestivamente per evitare un danno, l'amministratore può adottare le misure necessarie e deve successivamente informare l'assemblea. Il singolo condomino, quindi, può segnalare una necessità di intervento, ma non può pretendere che l'amministratore assuma autonomamente decisioni che spettano all'assemblea.
La trasparenza nella gestione condominiale rappresenta un altro aspetto fondamentale dell'attività dell'amministratore. I condomini possono chiedere di prendere visione della documentazione relativa alla gestione, compresi rendiconti, fatture, contratti e documenti riguardanti le spese sostenute dal condominio. Nei casi previsti, è possibile richiedere anche copia della documentazione. Il diritto di accesso deve tuttavia essere esercitato nel rispetto delle modalità previste dalla legge e delle norme in materia di privacy. L'amministratore non è quindi tenuto a fornire indiscriminatamente qualsiasi documento, soprattutto quando siano coinvolti dati personali che devono essere tutelati.
La convocazione dell'assemblea rientra tra i compiti dell'amministratore nei casi previsti dalla legge e dal regolamento condominiale. L'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede inoltre che almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio possano chiedere la convocazione dell'assemblea per discutere determinati argomenti. Non è invece sufficiente la richiesta di un singolo condomino per imporre all'amministratore la convocazione di un'assemblea in qualsiasi momento e per qualsiasi questione.