Abolito il doppio visto di conformità per richiedere il bonus
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni sono state introdotte alcune novità in merito al Superbonus 110%. Le semplificazioni riguardano in particolare la documentazione per l'inizio dei lavori (CILA), la realizzazione di barriere architettoniche e l'ammissione di nuove categorie catastali alle detrazioni dell'ecobonus 110.
Modello CILA
Al fine di sburocratizzare l'iter di accesso al bonus, il doppio visto di conformità è stato sostituito con la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, la cosiddetta Cila. La presentazione della CILA semplificata (Comunicazione di inizio dei lavori) consentirà l'avvio dei lavori per i quali non serve più l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La norma specifica che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
Chi non presenta la Cila e chi effettua interventi diversi rispetto a quanto indicato non potrà godere dell'agevolazione.
Rimozione barriere architettoniche
Si fanno rientrare nel Superbonus gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche a favore di persone over 65. Tuttavia, dal momento che tali interventi rientrano fra quelli trainati, è necessario che vengano realizzati congiuntamente a uno dei lavori antisismici incentivati.
Nuove categorie catastali
Vengono ammesse al superbonus 110 anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4 che comprendono ospedali, case di cura, conventi, convitti, orfanotrofi e seminari. L’accesso di queste categorie al Superbonus 110% è vincolato al rispetto di alcuni requisiti obbligatori. Quello più rilevante è che il proprietario dell’immobile dovrà svolgere un’attività lavorativa a carattere assistenziale o una prestazione socio-sanitaria per poter beneficiare dell’agevolazione. In secondo luogo, i membri del consiglio di amministrazione dallo svolgimento delle attività sopra citate non dovranno percepire alcun tipo di compenso economico.